OBBLIGO UTILIZZO PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE

 

E’ obbligatorio l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie (mascherine di tipo chirurgico):

  • negli spazi comuni interni degli edifici (atri, corridoi, ascensori, etc.)
  • nei locali destinati alla ristorazione (fino al momento dell’occupazione del posto in sala)

L’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie non è obbligatorio solo ed esclusivamente se può essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e dunque nei locali interni agli edifici diversi da quelli sopra indicati nel caso in cui siano occupati da una sola persona, oltre che per i soggetti stabiliti nella vigente normativa.

Restano in ogni caso salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Le suddette indicazioni, il cui rispetto è demandato alla responsabilità dei singoli e/o dei rispettivi datori di lavoro, saranno operative fino alla data del 30 aprile 2022, salvo contrarie comunicazioni.

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